Corte tedesca: rischi per la salute decisivi nel distinguere integratori da medicinali

28 Agosto 2020

I confini giuridici tra integratori alimentari e medicinali sono da sempre un tema alquanto controverso nell’universo giurisprudenziale europeo. Non a caso, la corretta classificazione di un prodotto in tal senso nella maggior parte dei casi viene a essere svantaggiosa per le aziende produttrici del settore: da ciò dipendono infatti il contenuto e la portata delle disposizioni in materia di etichettatura, vincoli per l’immissione in commercio, per non parlare dei requisiti per la pubblicità.

Allo scopo di evitare reclami da parte delle autorità, atti di concorrenza e, nella peggiore delle ipotesi, il ritiro di un prodotto, è quindi opportuno conoscere i criteri di demarcazione decisivi e tenere conto della giurisprudenza attuale. Di recente il Tribunale amministrativo federale tedesco, in ordine ad una significativa vicenda, ha affrontato questo delicato ed attuale tema (sentenza del 7 novembre 2019 – 3 C 19.18).

Criteri di demarcazione della giurisprudenza precedente

Prendendo in esame le innumerevoli sentenze, soprattutto del contesto tedesco, che hanno portato a distinguere gli integratori alimentari dai medicinali, è possibile rilevare alcuni principi e criteri fondamentali per una corretta classificazione:

I rischi per la salute sono determinanti

Ma torniamo alla sentenza che qui più interessa.

Innanzitutto, si è trattato di decidere in merito a capsule contenenti 100 g di estratto secco di foglie di ginkgo biloba, confezionate in due prodotti con denominazione commerciale differente.

Nel 2009 il ricorrente, sebbene incerto in merito alla qualificazione del proprio prodotto che già commercializzava in Austria sotto forma di integratore, aveva chiesto conferma al Bvl (Ufficio federale per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare) riguardo alla possibilità di espanderne la vendita anche in Germania. L’Ufficio si era opposto sostenendo la suscettibilità del prodotto di svolgere un effetto farmacologico sul corpo umano, risultando di conseguenza un medicinale a tutti gli effetti, per via anche della dose raccomandata giornaliera di una capsula. Segue una serie di decisioni purtroppo senza esito, che portano quindi a una situazione di vera incertezza.

In particolare, i giudici di Lipsia, a seguito di varie vicende, hanno ravvisato in una sentenza d’appello un errore di diritto, quantunque abbia ritenuto legittimo l’aver constatato l’effetto farmacologico delle capsule in questione. A tale riguardo, si era infatti cercato di dimostrare che gli ingredienti presenti nella dose raccomandata contribuissero ad aumentare la memoria e la capacità di apprendimento, oltre a ridurre la viscosità del sangue.

Tuttavia, l’elemento maggiormente controverso è stata l’omessa inclusione nella valutazione generale degli eventuali rischi derivanti per la salute a seguito dell’assunzione del prodotto. Viene pertanto introdotto un canone interpretativo, già considerato in passato ma dalla portata innovativa: qualora gli effetti di un prodotto sulle funzioni fisiologiche dell’organismo confinino il prodotto in una zona intermedia situata tra gli integratori e i prodotti farmaceutici, i rischi per la salute divengono decisivi in sede di classificazione.

Conseguenze pratiche

L’accento posto sui rischi per la salute merita sicuramente i maggiori riguardi e ciò è dovuto principalmente al fatto che al giorno d’oggi tale criterio non si rinviene praticamente in alcuna disposizione normativa.

Si tratta sicuramente di un criterio ovvio, ma finora solo marginale, che dovrebbe rivestire in futuro una particolare importanza nella valutazione amministrativa e giuridica dei prodotti.

È evidente che tale situazione dimostri come le incongruenze che investono integratori e medicinali siano riscontrabili a tutti i livelli della commercializzazione e diventino rilevanti ancor prima che gli stessi possano svolgere la funzione per cui sono pensati, e cioè favorire o provvedere a correggere, ripristinare o modificare il nostro stato di salute, che rimane sempre il bene maggiormente meritevole di tutela.

Valentina Faziani, Regulatory affairs specialist, Imola (Bo)

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