L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha recentemente compiuto un passo significativo nella regolamentazione del cannabidiolo (Cbd), definendo per la prima volta un livello di assunzione sicura provvisorio per il suo impiego come "nuovo alimento" (novel food). Questa decisione si inserisce nel quadro del Regolamento UE 2015/2283, che disciplina gli ingredienti non consumati in modo significativo nell'Unione prima del 1997.

Il Tar del Lazio, riunitosi nei giorni scorsi in camera di consiglio, ha confermato la sospensione del decreto del ministero della Salute con il quale s'inserisce il cannabidiolo (Cbd) tra i medicinali che contengono sostanze stupefacenti. Se ne riparlerà il 16 gennaio, data fissata per l’udienza di merito. Nel frattempo, sino a quella data, olio e altri prodotti a base di Cbd che si possono ingerire, restano in libera vendita.

Il Tar del lazio ha sospeso il decreto emanato lo scorso 7 agosto dal ministero della Sanità, che ha inserito i prodotti a uso orale a base di cannabidiolo (Cbd) tra i medicinali stupefacenti acquistabili, quindi, solo in farmacia con prescrizione medica.

Dal prossimo 20 settembre, il cannabidiolo (Cbd), estratto ottenuto dalla cannabis, entra ufficialmente nella tabella degli stupefacenti e non potrà più essere venduto nei negozi (per esempio, sotto forma di olio in gocce). È stato, infatti, pubblicato lo scorso 21 agosto in Gazzetta Ufficiale un decreto del ministero della Salute che revoca la sospensione del decreto del 2020 che inseriva le composizioni per somministrazione a uso orale di Cbd nella tabella dei medicinali allegata al testo unico sulle droghe.

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