Tale elenco è accompagnato da una circolare inviata agli associati utile a chiarire diversi aspetti. Innanzitutto, si ricorda che “il settore degli alimenti arricchiti con vitamine e minerali e talune altre sostanze è stato disciplinato con il Regolamento CE 1925/2006 del 20 dicembre 2006” e che “la Commissione può avviare una procedura per l’inserimento di una sostanza o di un ingrediente nell’Allegato III del suddetto regolamento, recante un elenco delle sostanze il cui impiego negli alimenti è:
- vietato (Parte A)
- soggetto a restrizioni (Parte B)
- sottoposto alla sorveglianza dell’Unione, se tale sostanza è associata a un rischio potenziale per i consumatori (Parte C).
Fatta questa premessa, si precisa che, sulla base di un parere dell’Efsa che ne sottolinea effetti nocivi per la salute, la Commissione ha ritenuto che aloe-emodina, emodina, dantrone e preparazioni di aloe contenenti derivati dell’idrossiantracene debbano essere inserite nella parte A del regolamento e, dunque, vietate.
“Si evidenzia, inoltre” sottolinea la circolare, “che il Regolamento in oggetto ha inserito nella parte C, relativa alle sostanze per le quali vi è la possibilità di effetti nocivi per la salute ma l'incertezza scientifica persiste, le seguenti sostanze e relative preparazioni che saranno, pertanto, sottoposte a sorveglianza da parte della Comunità:
- Preparazioni a base della radice o del rizoma di Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon e loro ibridi contenenti derivati dell'idrossiantracene.
- Preparazioni a base di foglie o frutti di Cassia senna L. contenenti derivati dell'idrossiantracene.
- Preparazioni a base di corteccia di Rhamnus frangula L. o Rhamnus purshiana DC. contenenti derivati dell'idrossiantracene».