Nella sentenza, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1925/2006, l’inclusione di una sostanza o di un ingrediente nell’allegato III, parte A, che ne prevede il divieto, deve essere giustificata solo in presenza di prove concrete di un effetto nocivo sulla salute.
“La distinzione tra sostanza, ingrediente” e preparato è cruciale: la nozione di preparato nel Regolamento (UE) 2021/468 è infatti troppo ampia per essere considerata sinonimo di sostanza o ingrediente e, pertanto, non può giustificare un divieto generalizzato”, sottolinea in una nota Angelo Di Muzio, presidente della Federazione erboristi italiani - Feder Botanicals Italia.
La Corte ha, inoltre, sottolineato che l’assenza di dati scientifici sufficienti o la mancata identificazione di un livello di sicurezza per il consumo di queste sostanze non possono giustificare un divieto assoluto. Ogni decisione regolatoria deve basarsi su una valutazione che consideri adeguatamente la quantità di sostanza consumata in una dieta equilibrata e varia e deve dimostrare l’effettiva pericolosità per la salute del consumatore.
“La decisione rappresenta anche una forte critica all’approccio adottato dalla Commissione Europea e dall'Efsa”, prosegue Di Muzio. “La Corte ha sottolineato che non sono stati rispettati i criteri normativi e scientifici che hanno portato all’adozione delle restrizioni previste dal Regolamento 2021/468. Questo segna un momento cruciale, che speriamo porti a una revisione dei criteri di valutazione, privilegiando la valutazione del rischio, piuttosto che quella del pericolo, per garantire decisioni scientificamente fondate e trasparenti. Dalla lettura della sentenza emerge che il Giudice europeo chiarisce che, per vietare l’aggiunta agli alimenti di un ingrediente o di una sostanza, è necessario che la quantità ingerita sia significativamente superiore a quella normalmente assunta in una dieta equilibrata e varia e che sia stato accertato un effettivo effetto nocivo sulla salute. Il Tribunale europeo osserva che nessuna di queste condizioni è stata rispettata.
Tra le conseguenze immediate, l’annullamento della riunione del Comitato permanente, prevista per il 18 novembre e dedicata alla votazione del regolamento che avrebbe vietato l’utilizzo di altre piante contenenti idrossiantraceni (come Cassia senna L., Rhamnus frangula L., Rhamnus purshiana DC., e Rheum spp.), è stata annullata.
“Questa sentenza rappresenta un traguardo significativo per il settore erboristico e degli integratori alimentari e per tutti coloro che, con dedizione e impegno, hanno lottato per il riconoscimento dell'importanza delle piante officinali”, conclude Di Muzio. “La decisione della Corte rafforza la nostra speranza che, nelle future valutazioni dei botanicals sotto la lente della Commissione e dell’Efsa, verranno rispettati criteri scientifici rigorosi per garantire la sicurezza e la libertà d'uso delle piante officinali negli integratori alimentari”.
Allo stato attuale, con l'annullamento del Regolamento 468/21 sono decadute tutte le restrizioni ivi contenute, ad eccezione di quelle sul dantrone.
La Commissione Europea ha un termine di due mesi, decorrente dalla notifica della sentenza, per presentare un'eventuale impugnazione su questioni di diritto dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.